Ordinanza n. 153 del 2023

ORDINANZA N. 153

ANNO 2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Silvana SCIARRA;

Giudici: Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D’ALBERTI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 19, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali), convertito, con modificazioni, nella legge 21 settembre 2022, n. 142, promossi con i ricorsi delle Regioni Liguria e Piemonte notificati il 21 novembre 2022, depositati in cancelleria il 22 novembre 2022 e il 1° dicembre 2022, iscritti, rispettivamente, ai numeri 85 e 86 del registro ricorsi 2022 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, prima serie speciale, dell’anno 2022 e n. 1, prima serie speciale, dell’anno 2023.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 21 giugno 2023 il Giudice relatore Nicolò Zanon;

deliberato nella camera di consiglio del 21 giugno 2023.

Ritenuto che, la Regione Liguria, con ricorso depositato il 22 novembre 2022 e iscritto al n. 85 del registro ricorsi 2022, ha impugnato l’art. 19, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali), convertito, con modificazioni, nella legge 21 settembre 2022, n. 142, «per violazione del principio di leale collaborazione», in relazione all’art. 27, commi 1 e 7, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), nonché degli artt. 117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione;

che la ricorrente contesta l’estensione al 2022, operata dalla disposizione impugnata, del regime transitorio di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali in materia sanitaria previsto dall’art. 27, comma 7, quinto periodo, del d.lgs. n. 68 del 2011, originariamente introdotto per il solo anno 2021 ad opera dell’art. 35, comma 1, lettera b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito, con modificazioni, nella legge 23 luglio 2021, n. 106;

che, in particolare, l’impugnato art. 19, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), del d.l. n. 115 del 2022, come convertito, avrebbe «stabilito unilateralmente, senza alcuna previa intesa, anche per l’anno 2022, che l’85 per cento delle risorse destinate alla copertura del fabbisogno standard nazionale per il medesimo anno 2021 sono ripartite secondo i criteri di cui al presente comma e il restante 15 per cento delle medesime risorse è ripartito sulla base della popolazione residente riferita al 1° gennaio 2020»;

che l’adozione del descritto criterio temporaneo di riparto (85 per cento delle risorse sulla base della cosiddetta popolazione “pesata”, tenendo quindi in considerazione i maggiori fabbisogni sanitari della popolazione anziana, e 15 per cento sulla base della popolazione “assoluta”) sarebbe irragionevolmente penalizzante per le regioni, tra cui la Liguria, con popolazione di «elevata età media», determinando per esse l’attribuzione di una minore quota del fondo destinato alla sanità (pari per la Liguria medesima a circa 18,8 milioni di euro);

che la disposizione impugnata, dunque, sarebbe costituzionalmente illegittima, perché recante un criterio di riparto adottato unilateralmente, senza la necessaria, previa intesa con le regioni, e perché inciderebbe «direttamente e con effetti sostanziali» sulla materia della tutela della salute, in relazione alla quale le regioni sono titolari di competenza legislativa concorrente, «oltre che delle correlate funzioni amministrative tramite il servizio sanitario regionale, per lo svolgimento delle quali devono disporre di risorse adeguate al loro integrale finanziamento»;

che, con atto depositato il 30 dicembre 2022, si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, eccependo, in via preliminare, che, successivamente alla presentazione del ricorso, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 21 dicembre 2022 ha definito all’unanimità «l’Accordo politico» per la ripartizione delle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale per l’anno 2022, raggiungendo l’intesa sull’applicazione dei criteri di riparto del fabbisogno finanziario «indistinto», il che «potrebbe far venir meno» l’interesse della Regione Liguria alla prosecuzione del giudizio;

che, nel merito, secondo l’Avvocatura generale, le questioni promosse in ricorso sono non fondate, anche perché con la disposizione impugnata lo Stato avrebbe inteso superare «la situazione di impasse» venutasi a creare in ragione del mancato accordo con le regioni sul riparto del fondo sanitario per l’anno 2022;

che, con atto depositato in data 24 gennaio 2023, la Regione Liguria ha dichiarato di rinunciare al ricorso, in conformità alla deliberazione della Giunta regionale 20 gennaio 2023, n. 17, in considerazione della sopravvenuta intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni sul citato riparto del fondo sanitario per l’anno 2022;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto pervenuto in data 7 marzo 2023, ha dichiarato di accettare la rinuncia al ricorso, conformemente alla delibera adottata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 23 febbraio 2023;

che anche la Regione Piemonte, con ricorso depositato il 1° dicembre 2022 e iscritto al n. 86 del registro ricorsi 2022, ha impugnato l’art. 19, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), del d.l. n. 115 del 2022, come convertito, per violazione degli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost., nonché del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120, secondo comma Cost., dal momento che sarebbe «principio generale dell’ordinamento» – codificato, in primo luogo, dall’art. 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e poi dallo stesso art. 27 del d.lgs. n. 68 del 2011 – che il riparto del fondo sanitario nazionale tra le singole regioni venga operato dallo Stato in accordo con le regioni medesime, attraverso l’espressione dell’intesa in seno alla citata Conferenza permanente;

che, secondo la Regione Piemonte, contrasterebbe con il principio di leale collaborazione anche la previsione normativa di un termine certo (il 31 dicembre) entro cui adottare i decreti governativi di fissazione dei «pesi» in mancanza dell’intesa in seno alla Conferenza Stato-Regioni;

che, con atto depositato il 30 dicembre 2022, si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, eccependo le medesime circostanze, in fatto e in diritto, fatte valere avverso il ricorso iscritto al n. 85 del registro ricorsi 2022;

che, con atto depositato in data 21 aprile 2023, la Regione Piemonte ha dichiarato di rinunciare al ricorso, in conformità alla deliberazione della Giunta regionale 17 aprile 2023, n. 4-6734, in considerazione della sopravvenuta intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni sul riparto del fondo sanitario per l’anno 2022;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, con atto pervenuto in data 14 maggio 2023, ha dichiarato di accettare la rinuncia al ricorso, conformemente alla delibera adottata dal Consiglio dei ministri nella seduta dell’11 maggio 2023.

Considerato che le questioni di legittimità costituzionale promosse con i menzionati ricorsi hanno ad oggetto la medesima disposizione e sono fondate su motivazioni e parametri parzialmente coincidenti, sicché può essere disposta la riunione dei giudizi, affinché le questioni siano decise con un’unica pronuncia;

che, ai sensi dell’art. 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, la rinuncia al ricorso, seguita dall’accettazione della controparte costituita, comporta l’estinzione del processo (tra le più recenti, sentenze n. 92, n. 80, n. 76 e n. 53 del 2023; ordinanze n. 49 e n. 43 del 2023).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, 24, comma 1, e 25 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2023.

F.to:

Silvana SCIARRA, Presidente

Nicolò ZANON, Redattore

Valeria EMMA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2023